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Scambi e cooperazione tra Ue e Regno Unito: ecco cosa sappiamo

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La Brexit spiegata in pillole

A seguito del referendum del 23 giugno 2016, in data 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione europea a norma dell’articolo 50 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TfUe). Dopo circa tre anni di negoziati, il 30 gennaio 2020 il consiglio europeo ha adottato la decisione relativa alla conclusione dell’accordo di recesso a nome dell’Ue e una dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni.

A partire dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020, il Regno Unito non è più uno stato membro dell’Ue ed è considerato un paese terzo. Tuttavia, l’accordo di recesso ha consentito di gestire l’uscita del Regno Unito dall’Ue in maniera ordinata, a tutela di cittadini e imprese, prevedendo in particolare un periodo transitorio, terminato il 31 dicembre scorso, a mezzo del quale un ampio corpo di regole dell’Ue (incluse le regole sulla libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci nei termini previsti dall’accordo medesimo) ha continuato ad applicarsi al Regno Unito.

Il 24 dicembre 2020, al termine di intensi negoziati, la commissione europea ha raggiunto un accordo con il Regno Unito, volto a definire le condizioni della futura collaborazione Uk-Ue. L’accordo sugli scambi e la cooperazione comprende tre pilastri principali: un accordo di libero scambio; un nuovo partenariato per la sicurezza dei cittadini; un accordo orizzontale in materia di governance. Qui verranno presi in considerazione i principali temi relativi all’accordo di libero scambio.

Scambi e cooperazione tra Ue e Uk

L’accordo – pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L. 444 del 31 dicembre 2020 – riguarda non solo gli scambi di merci e servizi ma anche un’ampia gamma di altri settori di interesse dell’Ue, quali:

  • gli investimenti
  • la concorrenza
  • gli aiuti di stato
  • la trasparenza fiscale
  • i trasporti aerei e stradali
  • l’energia e la sostenibilità
  • la pesca
  • la protezione dei dati
  • il coordinamento in materia di sicurezza sociale.

Dispone l’assenza di tariffe e contingenti su tutte le merci conformi alle opportune regole in materia di origine. Per beneficiare di questo trattamento, quindi, le imprese dovranno provare che i propri prodotti rispettano integralmente le regole sull’origine delle merci previste dall’accordo stesso. In ordine ai trasporti, l’accordo poi prevede che la connettività per via aerea, stradale, ferroviaria e marittima prosegua ininterrotta e in modo sostenibile.

Europa e Inghilterra: lo scambio di merci

Per quanto riguarda invece lo scambio delle merci e, in particolare, degli alimenti, il Ministero della salute italiano, nei primi giorni di gennaio 2021, ha diffuso una Nota, con la quale ha precisato alcuni punti rilevanti in tema di formalità doganali relative allo scambio delle merci.

In particolare, ancorché l’accordo Ue-Uk ponga in effetti le basi volte ad ordinare le future relazioni commerciali fra le parti, andando inoltre a limitare fin da subito alcuni ostacoli allo scambio di beni e servizi (come, ad esempio, l’azzeramento di tariffe doganali e i contingentamenti sulle merci). Il ministero ha sottolineato tuttavia che, pur vigendo un accordo di libero scambio, tutte le merci scambiate e poste sul mercato dell’una e dell’altra parte saranno sottoposte alle formalità doganali atte a definirne la conformità rispetto ai criteri fissati nei reciproci ordinamenti giuridici.

In questa ottica, l’accordo del 24 dicembre contiene, come ogni accordo di libero scambio, il capitolo sanitario e fitosanitario (Sps), attraverso il quale le parti svilupperanno ed adatteranno ulteriori regole sui controlli sanitari in dogana che, sulla base di principi riconosciuti a livello internazionale dal Wto, Fao ed Oie, continueranno a tutelare la sicurezza alimentare, nonché la salute animale e delle piante nei rispettivi mercati.

Vista l’importanza del tema e per tutelare l’accesso a taluni prodotti alimentari (food security), i servizi veterinari della Commissione europea, degli stati membri e del Regno Unito hanno continuato ad assicurare un intenso confronto anche nel periodo successivo alla conclusione dell’accordo. Sulla base degli esiti di tali confronti è possibile delineare termini e condizioni dei controlli doganali applicabili alle differenti tipologie di prodotto destinate ad essere esportate in Uk.

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