L’importanza di un quadro giuridico “efficace” per l’industria del settore
Per comprendere l’evoluzione in atto del settore agro-alimentare biologico, ci avvaliamo delle spiegazioni offerte dalla Commissione europea la quale, nel riconoscere che il biologico è un settore dell’agricoltura dell’Unione in rapida crescita, ricorda l’importanza di un quadro giuridico che possa dirsi concretamente efficace per l’industria del settore.
L’evoluzione del settore agro-alimentare biologico
Da più di tre anni è entrata in vigore in Ue una nuova disciplina normativa: il regolamento (Ue) n. 848/2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, il quale ha anche abrogato il precedente – e ben più conosciuto – regolamento (Ce) n. 834/2007. Vista, tuttavia, la complessità degli atti derivati in preparazione, ossia dell’insieme dei provvedimenti normativi di esecuzione e delegati, che traggono origine e giustificazione dal predetto regolamento principale, ma anche in buona parte a causa dell’emergenza Covid-19, la sua applicazione, precedentemente prevista a decorrere dal 1º gennaio 2021, è stata posticipata di un anno, ossia a decorrere dal 1º gennaio 2022.
Nel mese di marzo 2021, inoltre, la Commissione ha varato un piano d’azione per l’agricoltura biologica in Ue, il quale mira a conseguire l’obiettivo del Green Deal europeo di destinare il 25% dei terreni agricoli all’agricoltura biologica, entro il 2030.
Il piano di azione
Il piano comprende 23 azioni suddivise in tre assi:
- asse 1: stimolare la domanda e garantire la fiducia dei consumatori;
- asse 2: stimolare la riconversione e rafforzare l’intera catena del valore;
- asse 3: migliorare il contributo dell’agricoltura biologica alla sostenibilità ambientale.
Tale piano d’azione è strutturato in modo da essere conforme agli obiettivi che con il regolamento (Ue) n. 848/2018 il legislatore europeo, con riferimento alla produzione biologica, si è prefissato di conseguire. Nello specifico (art. 4):
- a) contribuire a tutelare l’ambiente e il clima;
- b) conservare a lungo termine la fertilità dei suoli;
- c) contribuire a un alto livello di biodiversità;
- d) contribuire efficacemente a un ambiente non tossico;
- e) contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;
- f) promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell’Unione.
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