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Biologico: lavori in corso

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L’importanza di un quadro giuridico “efficace” per l’industria del settore

Per comprendere l’evoluzione in atto del settore agro-alimentare biologico, ci avvaliamo delle spiegazioni offerte dalla Commissione europea la quale, nel riconoscere che il biologico è un settore dell’agricoltura dell’Unione in rapida crescita, ricorda l’importanza di un quadro giuridico che possa dirsi concretamente efficace per l’industria del settore.

L’evoluzione del settore agro-alimentare biologico

Da più di tre anni è entrata in vigore in Ue una nuova disciplina normativa: il regolamento (Ue) n. 848/2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, il quale ha anche abrogato il precedente – e ben più conosciuto – regolamento (Ce) n. 834/2007. Vista, tuttavia, la complessità degli atti derivati in preparazione, ossia dell’insieme dei provvedimenti normativi di esecuzione e delegati, che traggono origine e giustificazione dal predetto regolamento principale, ma anche in buona parte a causa dell’emergenza Covid-19, la sua applicazione, precedentemente prevista a decorrere dal 1º gennaio 2021, è stata posticipata di un anno, ossia a decorrere dal 1º gennaio 2022.

Nel mese di marzo 2021, inoltre, la Commissione ha varato un piano d’azione per l’agricoltura biologica in Ue, il quale mira a conseguire l’obiettivo del Green Deal europeo di destinare il 25% dei terreni agricoli all’agricoltura biologica, entro il 2030.

Il piano di azione

Il piano comprende 23 azioni suddivise in tre assi:

  • asse 1: stimolare la domanda e garantire la fiducia dei consumatori;
  • asse 2: stimolare la riconversione e rafforzare l’intera catena del valore;
  • asse 3: migliorare il contributo dell’agricoltura biologica alla sostenibilità ambientale.

Tale piano d’azione è strutturato in modo da essere conforme agli obiettivi che con il regolamento (Ue) n. 848/2018 il legislatore europeo, con riferimento alla produzione biologica, si è prefissato di conseguire. Nello specifico (art. 4):

  1. a) contribuire a tutelare l’ambiente e il clima;
  2. b) conservare a lungo termine la fertilità dei suoli;
  3. c) contribuire a un alto livello di biodiversità;
  4. d) contribuire efficacemente a un ambiente non tossico;
  5. e) contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;
  6. f) promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell’Unione.

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