I M.o.c.a: una categoria che comprende una serie eterogenea di elementi, con standard ben precisi
Sono definiti M.o.c.a. (d’ora innanzi, per brevità, solo Moca) tutti gli oggetti e i materiali a contatto e/o destinati a venire a contatto con gli alimenti. La categoria normativa dei Moca ricomprende una serie eterogenea di elementi, i quali spaziano dalle macchine per la trasformazione degli alimenti ai contenitori preordinati al loro imballaggio e al successivo trasporto, dagli utensili da cucina (e.g. posate e stoviglie) ai materiali a contatto con l’acqua, a esclusione degli impianti fissi di approvvigionamento idrico, pubblici o privati.
M.o.c.a e standard per la salubrità degli alimenti
Tutti questi elementi devono rigorosamente seguire standard ben precisi, volti a impedire la compromissione della qualità e della salubrità degli alimenti e, di conseguenza, porre a rischio la salute del consumatore. È compito del legislatore nazionale e in primis dell’Unione europea fissare i requisiti legali di conformità dei Moca e prevedere sistemi di controllo efficaci, che consentano la libera circolazione di alimenti sani e sicuri.
La disciplina relativa ai materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti è costituita da più regolamenti che si integrano a vicenda. I soggetti coinvolti dalla legislazione in tema di Moca sono molteplici e si collocano lungo tutta la filiera:
- Produttori
- Importatori
- Distributori
- Utilizzatori
In Italia, il Ministero della Salute ha attuato i primi passi in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande nel 1962, con la legge n. 283. A oggi però la principale norma a livello comunitario, che detta i requisiti generali che devono possedere i Moca, è il Regolamento (Ce) 1935/2004. La principale norma, non l’unica.
La disciplina normativa europea generale
La normativa europea generale in materia di Moca non può, infatti, prescindere dalle norme in materia igienico-sanitaria e della sicurezza degli alimenti e delle bevande. Perciò, anzitutto si ha riguardo al regolamento (Ce) n. 178/2002, che costituisce la General Food Law; esso pone i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e istituisce l’Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare).
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