Il regolamento (Ue) n. 848/2018 dedica un intero Capo – il IV – all’etichettatura degli alimenti, prevedendo regole specifiche per l’uso di termini riferiti alla produzione biologica. La disamina a seguire è una raccolta delle disposizioni a ciò dedicate, con evidenza di alcune novità introdotte sul tema dalla disciplina normativa di recente applicazione. Con un breve appunto: il regolamento in esame non considera solo gli alimenti, ma anche i mangimi per animali destinati alla produzione alimentare per il consumo umano. Per quanto qui interessa, saranno considerate le norme e/o parti di esse dedicate ai soli alimenti.
Uso di termini riferiti alla produzione biologica
Il termine “biologico” e la relativa abbreviazione “bio” possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, per l’etichettatura e la pubblicità degli alimenti rientranti nel campo di applicazione del regolamento (Ue) n. 848/2018. Per gli alimenti trasformati è possibile utilizzare il termine “biologico” e/o “bio” nella denominazione di vendita oppure soltanto nell’elenco degli ingredienti o ancora nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, a seconda dei casi di seguito esplicati:
- a) Prodotto biologico: nella denominazione dell’alimento (e nell’elenco degli ingredienti, qualora quest’ultimo sia obbligatorio in forza della legislazione dell’Ue), purché:
– tali alimenti siano conformi alle norme di produzione di produzione per alimenti trasformati (allegato II, parte IV), e
– almeno il 95% in peso degli ingredienti agricoli del prodotto sia biologico; e
– per quanto concerne gli aromi, i termini siano utilizzati unicamente per le sostanze aromatizzanti naturali e le preparazioni aromatiche naturali ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2008 e tutti i componenti aromatizzanti e supporti per componenti aromatizzanti nell’aroma interessato siano biologici. A tale proposito, poiché gli aromi naturali sono considerati prodotti agricoli, essi rientrano nel computo del 95% in peso degli ingredienti agricoli da produzione biologica. A esplicazione di quanto sopra, ai sensi del nuovo regolamento in esame, il loro utilizzo quali componenti dei prodotti trasformati biologici è stato ammesso nel solo caso si tratti di “aromi naturali di…”, ossia quegli aromi in cui la totalità o almeno il 95% (p/p) del componente aromatizzante è stato ottenuto dal materiale di base a cui è fatto riferimento.
- b) Prodotto con ingredienti biologici: soltanto nell’elenco degli ingredienti, purché:
– meno del 95% in peso degli ingredienti agricoli del prodotto sia biologico e a condizione che tali ingredienti soddisfino le norme di produzione stabilite nel regolamento stesso; e
– gli alimenti trasformati siano conformi a determinate norme di produzione contenute nell’allegato II, parte IV, a eccezione delle norme sull’uso limitato di ingredienti agricoli non biologici ivi previste.
- c) Prodotto della caccia o della pesca con ingredienti biologici: nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, purché:
– il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;
– nella denominazione di vendita il termine “biologico” e/o “bio” si riferisca chiaramente a un altro ingrediente biologico e diverso dall’ingrediente principale;
– tutti gli altri ingredienti agricoli siano biologici; e
– gli alimenti trasformati siano conformi a determinate norme di produzione contenute nell’allegato II, parte IV, a eccezione delle norme sull’uso limitato di ingredienti agricoli non biologici ivi previste.
L’elenco degli ingredienti di cui ai casi elencati alle predette lettere a), b) e c), deve indicare quali ingredienti sono biologici e i riferimenti alla produzione biologica possono figurare soltanto in relazione agli ingredienti biologici. Inoltre, l’elenco di ingredienti di cui alle ipotesi elencate alle sole lettere b) e c) deve comprendere l’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti agricoli. In tutti i casi sopra considerati, il termine “biologico” e/o “bio”, se utilizzato nell’elenco di ingredienti, nonché l’indicazione della percentuale per le sole ipotesi di cui alle lettere b) e c), devono essere riportati con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell’elenco degli ingredienti.
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