Resta l’obbligo di indicare la provenienza della pasta attraverso l’etichetta di origine. Lo ha stabilito il Tar, attraverso una sentenza con la quale ha respinto i ricorsi di alcune aziende del settore.
Rimane in vigore dunque il decreto del Ministero dell’Agricoltura, che stabilisce che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia debbano indicare il nome del Paese nel quale il grano viene coltivato e quello di molitura.
Se invece il grano è stato molito in altri paesi possono essere utilizzate le seguenti diciture: ‘paesi Ue’, ‘paesi Non Ue’, ‘paesi Ue e Non Ue’. Inoltre, se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si può usare la dicitura: “Italia e altri Paesi Ue e/o non Ue”.