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L’indicazione di origine degli alimenti

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Quando si parla di origine degli alimenti occorre considerare anzitutto la legi slazione europea, trattandosi di mate ria regolata a mezzo di provvedimenti normativi adottati dall’Unione nel legittimo esercizio dei suoi poteri. In tale contesto, gli Stati membri hanno l’obbligo di dare attuazione a tali atti, non potendo esercitare una concorrente potestà legislativa o legiferare in materie già regolate dal diritto dell’Ue (cd. principio di “preemption”), a meno che non sia l’Unione stessa a consentirlo nel rispetto di determinate condizioni che vedremo oltre. L’oggetto dell’odierna disamina è l’individuazione dell’origine e delle relative modalità d’indicazione con riferimento agli alimenti finiti e ai relativi ingredienti primari o qualificati, alla luce della disciplina normativa europea e, per alcuni aspetti, di quella nazionale. Nel settore alimentare, il primo dato normativo di riferimento per quanto riguarda l’origine è il regolamento (Ue) n. 1169/2011, che costituisce la normativa trasversale relativa alle informazioni sugli alimenti ai consumatori.

L’indicazione dell’origine in etichetta secondo le norme del Reg. (Ue) n. 1169/2011 Tale regolamento, all’art. 9, annovera tra le indicazioni obbligatorie di etichettatura “il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto dall’art. 26” del regolamento stesso. Ciò significa che, laddove tale indicazione: non sia prevista da una normativa verticale di settore (e.g. la normativa europea specifica in tema di indicazione di origine per le carni bovine, per le carni suine, ovi-caprine e di volatili, per l’olio extravergine di oliva ecc.) e non rientri nelle ipotesi contemplate dall’art. 26 del regolamento, l’indicazione di origine resta, di fatto, facoltativa. Prima di addentrarci nella disamina dell’art. 26 sopra citato, si ritiene opportuno offrire una definizione di paese di origine e di luogo di provenienza.

A tale proposito, nello specifico settore alimentare, il regolamento (Ue) n. 1169/2011 prevede che:

per “paese d’origine” si intende l’origine del prodotto, come definita conformemente al Reg. (Ue) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione;

per “luogo di provenienza” si intende “qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento”, ma che non è il “paese d’origine” come individuato ai sensi del codice doganale dell’Unione.

 

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