È opportuno dedicare un nuovo articolo sul settore agroalimentare biologico a fronte dell’emanazione del recente Decreto Mipaaf (ora Masaf) n. 229771 del 20 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 30 giugno 2022 ed entrato in vigore il 1° luglio 2022. Con tale decreto:
- sono state introdotte specifiche disposizioni per l’attuazione del regolamento quadro n. 848/2018/Ue, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione;
- sono stati abrogati i precedenti decreti ministeriali: n. 6793 del 18 luglio 2018 (disposizioni nazionali di attuazione in materia di agricoltura biologica), n. 11954 del 30 luglio 2010 (sulle modalità di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell’acquacoltura biologica) e n. 34011 dell’8 maggio 2018 (riguardante la disciplina dei prodotti vitivinicoli biologici).
Campo di applicazione
Il nuovo decreto, come detto, contiene disposizioni per l’attuazione del regolamento (Ue) 2018/848 e ss. mm., nonché dei regolamenti delegati che lo integrano e regolamenti esecutivi, in particolare nelle seguenti materie:
- conversione;
- produzione vegetale;
- produzione animale;
- produzione di alghe e animali da acquacoltura;
- produzione di alimenti trasformati;
- produzione del vino;
- gestione delle deroghe;
- adozione di norme eccezionali di produzione;
- etichettatura;
- adempimenti degli operatori ai fini del controllo;
- trasmissione di informazioni.
Si nota che, con un successivo decreto del Masaf, sarà adottata la norma nazionale relativa all’etichettatura e al controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva. Nelle more dell’adozione di tale disciplina nazionale, le eventuali norme private devono essere trasmesse al Masaf, il quale, entro 60 giorni dalla ricezione, ne riscontra la conformità ai parametri minimi dettagliatamente riportati nell’Allegato 1 del decreto qui in esame.
Alcuni cenni alle norme di produzione
Con riferimento alla produzione vegetale, l’art. 4 del nuovo decreto ministeriale prevede, per quanto qui interessa, che il mantenimento e il potenziamento della fertilità del suolo e la tutela della salute delle piante debbano essere ottenute tramite il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento, mediante il ricorso alla rotazione pluriennale delle colture. In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate in pieno campo, la medesima specie, al termine del ciclo colturale, è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l’avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese, quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi. In deroga a quanto poc’anzi riportato, un cereale autunno-vernino può succedere a se stesso o a un altro analogo per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, almeno uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese, quest’ultimo sempre con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi. In ordine ai criteri da rispettare per la rotazione delle colture in ambiente protetto, il nuovo decreto rimanda all’allegato II, parte I, punto 1.9.2 b) del Reg. (Ue) 2018/848, il quale stabilisce: “nel caso delle serre o delle colture perenni diverse dai foraggi, mediante l’uso di colture da sovescio e leguminose a breve termine e il ricorso alla diversità vegetale”. Quanto ai concimi e ammendanti, il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall’allegato 13, parte seconda, tabella 1 “Elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica”, del D. lgs n. 75/2010 e s.m.i.. Ai sensi dell’allegato II del regolamento (Ue) 2021/1165, i prodotti che sono “proibiti se provenienti da allevamenti industriali” possono essere utilizzati in agricoltura biologica, se accompagnati da apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la produzione degli stessi non è avvenuta in allevamenti industriali. Degno di nota, sempre in tema produttivo, è l’art. 7 del nuovo decreto, dedicato alla “Produzione di alimenti trasformati”. In esso si specifica e si chiarisce che, ai sensi dell’Allegato II, Parte IV, punto 2.1 del Reg. (Ue) n. 2018/848 per “prodotto ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola”, s’intende un prodotto dove questi rappresentano più del 50% in peso della totalità degli ingredienti. Inoltre, è autorizzato l’uso del nitrito di sodio (E250) e del nitrato di potassio (E252) per la trasformazione dei prodotti a base di carne qualora sia dimostrato, in modo adeguato, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le particolari caratteristiche del prodotto.
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