Normative e comunicazioni commerciali che regolamentano le indicazioni nutrizionali e la salute
Partendo dall’analisi della normativa vigente, valuteremo qui il caso pratico di un costituente nutrizionale che in quest’ultimo periodo desta molto interesse, sia per i produttori sia per i consumatori, ovvero quello della fibra alimentare in relazione alle sue implicazioni con alcune tipologie di paste come quelle integrali.
La normativa comunitaria
Come noto, le indicazioni nutrizionali (nutrient claims) e sulla salute (health claims) fornite sui prodotti alimentari sono regolamentate dal Reg. Ce n. 1924/2006 del 20/12/2006 e dal regolamento Ce n. 432/2012 del 16/05/2012 e successivi aggiornamenti. L’articolo 2 della prima normativa citata fornisce le seguenti definizioni di indicazione nutrizionale e indicazione sulla salute, ovvero:
- indicazione nutrizionale (nutrient claim): “qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche dovute all’energia che apporta, apporta a tasso ridotto o accresciuto o non apporta e/o alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene, contiene in proporzioni ridotte o accresciute, oppure non contiene”;
- indicazioni sulla salute (health claim): “qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute”.
Inoltre, per le indicazioni sulla salute è necessario riportare le seguenti informazioni supplementari come stabilito all’art. 10:
a) una dicitura relativa all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;
b) la quantità dell’alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato;
c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l’alimento;
d) un’appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.
Categorie di claims salutistici
Esistono fondamentalmente due tipologie di health claims:
- indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (art. 13);
- indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini (art. 14).
Ambito di applicazione e registro comunitario
Il Reg. Ce 1924, come specificato all’articolo 1, si applica nelle “comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale”. Il Regolamento si applica anche ai “prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione di collettività”. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute consentite sono elencate negli allegati del Reg. Ce n. 1924/2006 e del Reg. Ce n. 432/2012 e nei successivi aggiornamenti legislativi. Inoltre, come previsto dall’Art. 20 del Reg. 1924, la Commissione istituisce e tiene aggiornato un registro comunitario delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
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