Breve guida alla normativa nazionale che disciplina gli oggetti e i materiali a contatto con gli alimenti e le relative sanzioni previste
I Moca sono i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. La disciplina normativa nazionale definisce i regolamenti in tema di Moca e presenta un regime sanzionatorio per la violazione dei regolamenti europei.
Moca: la disciplina normativa e sanzionatoria
Il D. Lgs. n. 29/2017, in vigore dal 2 aprile 2017, reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui ai regolamenti (Ce) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.
Tra le principali violazioni da considerare vi sono:
- violazione dei requisiti generali indicati all’articolo 3 del Regolamento (Ce) n. 1935/2004;
- violazione degli obblighi di comunicazione, rintracciabilità o etichettatura;
- violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione;
- violazione dei requisiti speciali indicati all’articolo 4 del Regolamento (Ce) n. 1935/2004;
- violazione delle misure specifiche riguardanti materiali e oggetti di plastica o di plastica riciclata, destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Il decreto sanzionatorio ha apportato alcune modifiche al sopra citato D.p.r. n. 777/1982, abrogando alcune norme precettive e sanzionatorie generali, riguardanti previsioni che sono state trasfuse nella nuova disciplina. È stato fatto salvo:
- il comma 5 dell’articolo 4 di questo D.p.r., per cui i Moca devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformità alle norme loro applicabili, rilasciata dal produttore.
- l’articolo 3 del ridetto D.p.r., munito della relativa previsione sanzionatoria: si tratta della produzione di materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità rispetto a quanto stabilito in appositi decreti del Ministero della salute.
- l’art. 2-bis, che dispone il divieto di: “produrre, detenere per vendere, porre in commercio o usare materiali e oggetti che allo stato di prodotti finiti siano destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con l’acqua destinata al consumo umano, che siano:
- a) di piombo o di leghe contenenti più del 10% di piombo;
- b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell’1%;
- c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all’1% di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;
- d) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale”.
Abbonati per leggere l’articolo integrale
Sfoglia la rivistaAbbonati alla rivista