Occorre risalire all’anno 2010 quando, con un decreto del 5 agosto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) emanava un (primo) regolamento recante la “Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi”, ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. C), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Tale articolo qualifica i “redditi agrari”, una delle componenti della base imponibile per il calcolo dell’Irpef, quale species dei redditi fondiari. Le attività agricole possono essere tipiche, ai sensi delle lettere a) e b) del predetto art. 32, comma 2, Tuir, nonché connesse ex art. 2135, terzo comma, codice civile. La norma del codice civile da ultimo indicata prevede che si intendano comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda, normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge. Ora, ai fini di una classificazione di carattere fiscale, il MEF ha ricevuto delega dal Parlamento ad aggiornare, con cadenza biennale, l’elenco contenente l’indicazione delle attività considerate comunque connesse a quelle agricole. Con un primo regolamento portato dal predetto DM 5/8/2010, il MEF ha quindi ricompreso, tra le attività connesse a quelle agricole, anche la “Produzione di prodotti di panetteria freschi”.
Le razioni della FIPPA
Con ricorso del 29/10/2010, la FIPPA – Federazione Italiana Panificatori, Panificatori-Pasticceri e Affini – impugnava tale decreto ministeriale avanti al TAR per il Lazio ai fini del relativo annullamento. Ma il 17 giugno 2011, il MEF ha emanato un ulteriore decreto, recante un secondo regolamento sostitutivo del precedente con efficacia ex nunc (ossia, che esplica i suoi effetti non retroattivamente, bensì dal momento in cui viene posto in essere), chiarendo come l’attività di “Produzione di pane” genericamente intesa sia annessa a quelle agricole. Anche avverso tale nuovo regolamento la FIPPA ha proposto ricorso per annullamento portando motivi aggiunti, sempre avanti al TAR per il Lazio. Attenzione: in data 13 febbraio 2015, il MEF ha emanato un ulteriore terzo regolamento in materia, insistendo nel considerare la “Produzione del pane” come un’attività connessa a quelle tipicamente agricole. Questo terzo regolamento, tuttavia, mai è stato impugnato.
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